Verso misure drastiche per Lombardia e 11 province

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Verso misure drastiche per Lombardia e 11 province

8 Marzo 2020 ITALPRESS 0

Secondo quanto si legge nella bozza del Dpcm che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore dal presidente del Consiglio, per contrastare il diffondersi del coronavirus e che dovrebbe entrare in vigore da domani e fino al 3 aprile, è previsto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure: evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario. Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure e, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino 206 euro) come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
(ITALPRESS).

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